

Fonte: Pensioni & Lavoro
I contributi figurativi vengono riconosciuti senza alcun onere finanziario a carico del lavoratore, cioè senza la necessità di mettere mano al portafoglio. Si tratta di periodi assicurativi accreditati gratuitamente dallo Stato al sussistere di particolari situazioni che, secondo quanto stabilito dalla legge, rendono il lavoratore iscritto all’assicurazione generale obbligatoria meritevole di copertura previdenziale nonostante sia impossibilitato a svolgere la propria normale attività professionale. Poiché non versati né dal lavoratore né tantomeno dal datore di lavoro, i contributi figurativi possono essere considerati una sorta di copertura fittizia, che vale però a tutti gli effetti sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinare la misura dell’assegno stesso.
L'accredito si riferisce esclusivamente ad alcuni momenti particolari della carriera lavorativa, specificatamente individuati dalla legge. Con specifico riferimento ai dipendenti del settore privato (diverso infatti sia il caso dei dipendenti pubblici sia quello di artigiani, commercianti e autonomi), si ricordano in particolare:
I contributi figurativi sono accreditati su richiesta degli interessati, normalmente in occasione della domanda di pensione: non esistono, infatti, termini di scadenza.Fanno eccezione i periodi di disoccupazione, assistenza antitubercolare, cassa integrazione e mobilità, per i quali si procede all'accredito d'ufficio. Vale a dire che, in questo caso, l’incombenza dell’accredito spetta direttamente l'INPS, sulla base dei dati di cui è già in possesso dato che paga la corrispondente indennità, oppure su segnalazione dell'azienda attraverso la denuncia annuale delle retribuzioni (come avviene, ad esempio, nel caso di assenza per donazione del sangue). In un’ottica di semplificazione, anche per maternità, malattia e infortuni – salva in questo caso, la facoltà di rinuncia dell’assicurato - ormai procede d’ufficio l’INPS, con l’eccezione di quei casi che vedo l’Istituto impossibilitato a disporre degli elementi di denuncia e calcolo necessari in assenza di comunicazione del lavoratore (ad esempio, nell'eventualità di maternità al di fuori del rapporto di lavoro).
Attenzione! L’assicurato ha comunque facoltà di rinunciare all’accredito (completamente o con riferimento ad alcuni periodi precisi), a condizione che gli eventi figurativi per i quali voglia presentare rinuncia rientrino tra quelli riconosciuti a fronte di una domanda diretta dell’interessato. Al contrario, non è possibile rinunciare né alla contribuzione figurativa accreditata d’ufficio né tantomeno ai contributi figurativi già utilizzati per liquidare precedenti/altre prestazioni.
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Per quanto riguarda invece il numero massimo di contributi cumulabili, non sono previsti limiti particolari, se non con qualche eccezione (ad esempio, nel caso dei lavoratori per i quali al 31/12/1992 non risulti accreditata alcuna contribuzione e per i quali, ai fini del diritto alla pensione anticipata, non è possibile superare ai 5 anni. Altri limiti temporali possono invece riguardare non la contribuzione complessiva quanto piuttosto gli eventi associati alla contribuzione figurativa. Di seguito, alcuni esempi.
I contributi figurativi sono contributi utili a tutti gli effetti e concorrono, quindi, a determinare sia il diritto sia la misura della pensione. Non mancano tuttavia delle eccezioni. Ad esempio, per la pensione di anzianità, i periodi accreditati in seguito a disoccupazione indennizzata e quelli relativi all'assenza dal lavoro per malattia generica hanno un valore limitato. Vengono, infatti, considerati solo ai fini della determinazione della misura della pensione d'anzianità e non per il diritto: sì per il calcolo, dunque, e non per il computo dell’anzianità contributiva.
Nel sistema retributivo – che interessa tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, e pro quota quelli con un'anzianità inferiore – l'accredito della contribuzione figurativa non pone alcun problema se i periodi si collocano lontano dalla data del pensionamento.
Il problema sorge, invece, quando questi stessi periodi sono compresi nell'arco di tempo da prendere in considerazione per il conteggio della rendita. In questo caso, infatti, diventa importante anche la "consistenza" del contributo in termini di retribuzione figurativa, perché si ripercuote direttamente sull'entità del trattamento a cui si avrà diritto. Per i periodi di disoccupazione indennizzata, malattia e maternità, il valore di ciascuna settimana di assenza va determinato sulla media delle retribuzioni (sempre settimanali) percepite per l'attività lavorativa svolta nello stesso anno solare. Per quanto riguarda invece i periodi di sospensione per cassa integrazione e di mobilità, la retribuzione figurativa riconosciuta è pari allo stipendio preso come base per il calcolo dell'integrazione salariale o dell'indennità di mobilità. Queste norme di garanzia servono per non penalizzare eccessivamente i lavoratori.
Un esempio può aiutare a far capire il funzionamento del meccanismo. Il signor Verdi è andato in pensione l’1 ottobre 2017. Nel trimestre aprile-giugno del 2008, per 13 settimane, in seguito alla crisi del settore cui appartiene l'azienda, era stato posto in cassa integrazione. A fronte di un normale stipendio mensile di 2.300 euro, ha percepito per questo periodo dall'azienda (che ha successivamente scaricato l'onere sull'Inps) un'indennità mensile di 950,95 euro. Questo perché l'indennità di cassa integrazione, pari all'80% della retribuzione normalmente corrisposta, per legge non può comunque superare una determinata cifra (aggiornata annualmente). Nel 2008, il limite era fissato, appunto, in 950,27 euro (898,27 mensili, al netto della contribuzione). Se il conteggio della sua pensione venisse effettuato considerando l'effettivo compenso percepito nell'anno 2008, pari a 25.552 euro (il normale stipendio di 2.300 euro per nove mesi, più 2.000 euro di tredicesima, più 2.852 euro di cassa integrazione), l'interessato verrebbe evidentemente danneggiato. Ecco, quindi, intervenire il paracadute dei contributi figurativi.
L'INPS, infatti, per i tre mesi di cassa integrazione gli accredita una retribuzione figurativa di 6.900 euro (2.300 per 3). La retribuzione complessiva pensionabile dell'anno 2008 del signor Verdi risulta così pari a 29.600 euro: la stessa che avrebbe percepito se non fosse stato costretto a sospendere l'attività per la cassa integrazione.
Le riforme previdenziali degli ultimi anni da una parte e la legge n.53/2000 dall'altra, hanno conferito alla maternità una particolare tutela che si riflette anche sull'aspetto pensionistico. Per poter beneficiare della copertura figurativa durante i periodi di assenza in seguito a maternità non sono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente la sola iscrizione all'INPS.
In particolare, oltre al periodo di astensione obbligatoria, anche il periodo di astensione facoltativa sino a sei mesi è coperto da contribuzione figurativa, con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si colloca l'assenza dal lavoro. Se si superano i sei mesi, la quota eccedente è coperta anch'essa da contribuzione figurativa, ma in misura ridotta: il valore retributivo è pari al 200% dell'assegno sociale (nel 2019 ogni settimana è coperta da un valore pari a 229 euro).
La tutela vale anche per le mamme - e i papà - che devono seguire i figli malati di età inferiore a otto anni. In questi casi, la lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ritenga opportuno, con il solo obbligo di presentare il certificato medico (rilasciato da un sanitario liberamente scelto) attestante la malattia del bambino. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, è previsto l'accredito della contribuzione figurativa. Successivamente, e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell'interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni di università), oppure con il versamento di contributi volontari.
Così nel regime contributivo. La riforma del 1995 (legge Dini) oltre a estendere le regole della contribuzione figurativa INPS agli altri regimi previdenziali (quelli pubblici, ad esempio), ha introdotto alcune agevolazioni a favore delle donne lavoratrici. Gli accrediti figurativi sono riservati solo a coloro che riceveranno la pensione interamente calcolata con il nuovo sistema contributivo (i giovani, in pratica) e per i periodi successivi al 31 dicembre 1995. Ecco le coperture figurative previste: